LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 51

Contributi straordinari per la promozione di manifestazioni celebrative del quarantesimo della Costituzione repubblicana e del venticinquesimo dello statuto regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1988
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 2
 
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - da una relazione illustrativa dettagliata dell' iniziativa per cui si chiede il contributo, nonché dal preventivo di spesa.
3. I contributi concessi per le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole e dalle università possono coprire la globalità della spesa ritenuta ammissibile.