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Indice:
L.R. n. 45/1988
TITOLO I
Art. 1
TITOLO II
CAPO I
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO II
Art. 10
Art. 10 bis
Art. 11
Art. 12
Art. 13
CAPO III
Art. 14
Art. 15
CAPO IV
Art. 16
Art. 17
CAPO V
Art. 18
Art. 19
Art. 20
CAPO VI
Art. 21
Leggi regionali
Legge regionale
13 giugno 1988
, n.
45
Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/06/1988, N. 075
Data di entrata in vigore:
29/06/1988
Allegati:
Tabella A
Materia:
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01
-
Comuni e Province
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO II
INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA
CAPO I
Enti regionali
Art. 2
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
(3)
1.
Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
(1)
(4)
2.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3.
Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
(2)
Note:
1
Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 8, comma 7, L. R. 18/1993
2
Parole implicitamente sostituite al comma 3 da art. 11, L. R. 18/1993
3
Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4
Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3
Ente per lo sviluppo dell' artigianato
1.
Al Presidente ed al Vicepresidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato compete rispettivamente un' indennità mensile di carica di lire 2.800.000 lorde e di lire 1.600.000 lorde.
(1)
2.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3.
Al Presidente del Collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.000.000 lorde e di lire 3.000.000 lorde.
Note:
1
Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/1993
Art. 4
( ABROGATO )
(3)
Note:
1
Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989
2
Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993
3
Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 5
(Istituto regionale per la formazione professionale)
(1)
(2)
1.
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 16/1996
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 6
Agenzia regionale per l'impiego
(1)
1.
Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.
(2)
2.
Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
(3)
3.
Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Note:
1
Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
2
Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
3
Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 8, comma 7, e 11, comma 4, L.R. 18/93.
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO II
Aziende di promozione turistica, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
(5)
Note:
1
Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 33, comma 1, L. R. 10/1991
2
Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 10 da art. 83, comma 2, L. R. 42/1996
3
Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 10/1991
4
Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 9/1999
5
Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 10 bis
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 83, comma 3, L. R. 42/1996
2
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 3, L. R. 46/1996
2
Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 13
Disposizione di rinvio
1.
Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella
legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1
.
CAPO III
Comitati provinciali della caccia
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2
Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza
1.
L' amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.
2.
Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.
3.
Qualora l' amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.
Art. 17
Aggiornamento periodico delle indennità
1.
Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324
, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO V
Disposizioni modificative e abrogative
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 20
Disposizione abrogativa
1.
Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Titolo o con esso incompatibili.
CAPO VI
Norma finanziaria
Art. 21
1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione delle disposizioni del presente Titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative