LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 71
 
1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1 gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella << C >> allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all' articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.
2. L' eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1 luglio 1989.
3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1 ottobre 1987, dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell' articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l' eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 69, comma 6, L. R. 1/1998
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 62, comma 4, L. R. 9/1999
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 14, L. R. 10/2002