LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 68
 
1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell' Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali; nell' ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all' articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell' entrata in vigore delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8.