LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 58
 
1.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 16 bis
 
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
4. L' anticipazione della buonuscita è concessa, per le finalità di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi già verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.