LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 57
 
1. Al personale che venga riammesso in servizio ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, viene attribuito alla data di riammissione uno stipendio corrispondente alla somma dello stipendio iniziale e della quota salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d' impiego.
3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di cessazione del precedente rapporto d' impiego.
4. Ai fini dell' applicazione del suddetto articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s' intende lo stipendio iniziale attribuito alla data di riammissione in servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 20/1996