LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 62
 
1. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e pubblicità all' azione amministrativa, l' Assessore delegato agli affari del personale presenterà al Consiglio regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione contenente informazioni e dati sull' attività di amministrazione del personale svolta nell' anno precedente, avanzando eventuali progetti per una razionalizzazione dell' organizzazione del lavoro, della produttività e su tutte le altre misure dirette a migliorare l' efficacia dell' attività amministrativa e l' efficienza degli uffici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 31/1996