Art. 57
1. Le disposizioni della presente legge concernenti l' edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l' entrata in vigore della presente legge.
2. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l' applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.
3. I tassi di interesse della anticipazioni concesse ai sensi dell'
articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, delle quali non sia ancora cominciata la restituzione, e riguardanti gli interventi di recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione definitiva dell' anticipazione. Le domande devono pervenire all' Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Alle stesse condizioni di cui al comma 3 è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all'
articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, anche in favore delle imprese e delle cooperative già ammesse ad interventi di edilizia convenzionata per la realizzazione di progetti finalizzati ai sensi dell' articolo 44 della stessa legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 58
1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.
2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o IACP, la disposizione di cui al comma 1 opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnatari titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l' applicazione.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell' istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell' operazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 59
1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, non viene disposta la decadenza dal contributo, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, nel caso in cui, prima dell' entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di contributi di edilizia agevolata e convenzionata abbiano occupato l' alloggio ed acquisito la residenza nello stesso posteriormente alla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari effettuate senza la preventiva autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici, sempreché i subentranti siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell' assegnazione.
2. La deroga di cui al comma 1 non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stata emesso prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60
1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ovvero ai << Buoni Casa >>, e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dell'
articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai Direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuosità delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilità o del contratto definitivo di mutuo.
2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo, è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l' accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell' alloggio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.