LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 60
 
1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ovvero ai << Buoni Casa >>, e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dell' articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai Direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuosità delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilità o del contratto definitivo di mutuo.
2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo, è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l' accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell' alloggio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.