LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 59
 
1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, non viene disposta la decadenza dal contributo, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, nel caso in cui, prima dell' entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di contributi di edilizia agevolata e convenzionata abbiano occupato l' alloggio ed acquisito la residenza nello stesso posteriormente alla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari effettuate senza la preventiva autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici, sempreché i subentranti siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell' assegnazione.
2. La deroga di cui al comma 1 non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stata emesso prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.