Art. 58
1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.
2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o IACP, la disposizione di cui al comma 1 opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnatari titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l' applicazione.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell' istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell' operazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.