LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 57
 
1. Le disposizioni della presente legge concernenti l' edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l' entrata in vigore della presente legge.
2. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l' applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.
3. I tassi di interesse della anticipazioni concesse ai sensi dell' articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, delle quali non sia ancora cominciata la restituzione, e riguardanti gli interventi di recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall' articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione definitiva dell' anticipazione. Le domande devono pervenire all' Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Alle stesse condizioni di cui al comma 3 è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all' articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, anche in favore delle imprese e delle cooperative già ammesse ad interventi di edilizia convenzionata per la realizzazione di progetti finalizzati ai sensi dell' articolo 44 della stessa legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.