LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 47
 
1.
L' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, e modificato dall' articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Art. 120
 Liquidazione e frazionamento dei contributi
1. A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e della dichiarazione di cui al primo comma dell' articolo 36 si procede alla liquidazione definitiva del contributo ed all' eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.
2. Alla liquidazione definitiva ed al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il Direttore regionale dei lavori pubblici, sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa, con unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell' intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IACP i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell' operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e accollo del mutuo.
4. L' alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli IACP devono intervenire entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
5. Eventuali variazioni del termine di cui al comma 4, che si rendano necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dall' articolo 8.
6. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi invenduti o non locati nei termini devono essere restituite ed i relativi provvedimenti concessori sono revocati.
7. Per gli interventi di cui al comma 3 il frazionamento dei contributi e delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati in termini.
8. Le ipoteche di importo pari all' anticipazione concessa, possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al 2 grado a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell' immobile offerto in garanzia. Le stesse possono essere frazionate tra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.