LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4
 
1.
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Il piano regionale per l' edilizia residenziale pubblica è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale, sentiti il Comitato interassessorile di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, ed il Comitato regionale per l' edilizia residenziale di cui all' articolo 6 della presente legge, e successivamente comunicato al Consiglio regionale. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.