LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 35
 
1.
All' articolo 90 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per l' emigrante che utilizza la dispensa di cui al comma precedente, il termine di 5 anni di cui al precedente articolo 39, comma 1, decorre dalla data del rientro in patria.
Per tutta la durata della dispensa di cui al precedente terzo comma è consentita la locazione dell' alloggio ed il mantenimento dei contributi percepiti. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.