LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 33
 
2.
All' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Agli effetti di cui ai commi precedenti i mutui possono essere contratti con qualsiasi istituto di credito nonché con istituti previdenziali ed enti assicurativi e possono essere stipulati anche posteriormente al contratto di compravendita, od all' inizio dei lavori, purché nel contratto risulti esplicitata la finalizzazione all' acquisto, costruzione o recupero della prima casa, ovvero l' adesione dell' ente mutuante alla concessione del mutuo intervenga prima del contratto di compravendita o dell' inizio dei lavori. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.