LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 31
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 84 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< L' erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative ha luogo:
- nella misura del 90% dell' anticipazione concessa, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura restante, a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, nonché, per le cooperative a proprietà individuale, della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi. >>.


Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.