LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 27
 
1. Al quarto comma dell' articolo 65 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ed, in deroga all' articolo 25, sono rilevanti ai fini del presente articolo i redditi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l' alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi >>.
2. All' articolo 65, penultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << limite di reddito previsto per l' edilizia convenzionata >> sono sostituite dalle parole << di un terzo il limite di reddito previsto per l' accesso all' edilizia sovvenzionata >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.