LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 20
 
1.
All' articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli IACP territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema - tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti il Consorzio regionale tra gli IACP, l' ANCI e l' UPI. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.