LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 
1. All' articolo 40, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << ed occuperà l' alloggio >> sono sostituite con le parole << nell' alloggio >>.
2.
All' articolo 40 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Nel caso in cui la proprietà dell' alloggio per il quale è stato concesso il contributo si trasferisca 'mortis causa' 'pro quota' al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua in capo all' erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge e che risiede o trasferisce la propria residenza nell' alloggio entro i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà in capo allo stesso. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.