<< Art. 39
Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l' obbligo di non locare gli alloggi né di alienarli per 5 anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo.
2. La nuova residenza nell' alloggio oggetto di contribuzione deve essere richiesta al Comune entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e mantenuta per tutta la durata di cui al comma 1.
3. L' inosservanza della prescrizioni di cui al comma 2, il trasferimento della residenza, la locazione o la alienazione dell' alloggio prima della scadenza del termine di 5 anni comportano la decadenza dal contributo e l' obbligo della restituzione delle quote di contributo già percepite, maggiorate di un tasso di interesse del 5% decorrente dalla data delle singole erogazioni.
4. Dopo la decorrenza dei 5 anni, il trasferimento di residenza, la locazione o l' alienazione dell' alloggio comportano la revoca del contributo, limitatamente alle quote non ancora percepite.
5. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l' obbligo di risiedere nell' alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.
6. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici. L' assegnazione dell' alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell' alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comportano la revoca del contributo afferente all' alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.
7. Nel caso previsto dall'
articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, entro 6 mesi dalla cessazione del servizio è fatto obbligo ai militari di trasmettere alla Direzione regionale dei lavori pubblici od alla Direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente per l' edilizia agevolata - pena la decadenza delle quote di contributo già percepite e la loro restituzione alle condizioni previste dal precedente comma 3 - apposito certificato di residenza nell' alloggio ammesso a contributo.
8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, i beneficiari di edilizia agevolata all' interno dei piani di recupero possono tuttavia locare l' alloggio e mantenere il contributo concesso previa autorizzazione dell' Assessore ai lavori pubblici che può essere rilasciata per comprovati motivi di natura oggettiva e sopravvenuti.
9. I beneficiari di cui al comma 8 devono peraltro locare l' alloggio ad inquilini in possesso dei requisiti prescritti per l' edilizia agevolata e stipulare a tal fine apposita convenzione con il Comune per la disciplina del rapporto di locazione a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392.
10. In caso di divorzio o separazione legale, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al beneficiario che continua a risiedere nell' alloggio e che acquista l' intera proprietà. >>.