LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 13
 
1.
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 33 bis
 Competenze dei Comuni
1. È rimesso ai Comuni il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata, sulle relative varianti, nonché sugli altri elaborati tecnici che saranno previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d).
2. Il parere di competenza della Commissione edilizia comunale deve tra l' altro attestare espressamente la rispondenza degli elaborati alla normativa tecnica di cui all' articolo 8, lettera d), nonché alle altre disposizioni previste per l' iniziativa in relazione al singolo canale contributivo.
3. La Commissione edilizia integrata è altresì organo di consulenza del Comune per i problemi connessi con l' attuazione degli interventi di edilizia convenzionata.
4. Per gli interventi di edilizia convenzionata il direttore dei lavori viene nominato dall' operatore su designazione da parte del Comune.
5. Alla Commissione edilizia comunale per l' esame dei progetti, varianti ed elaborati di cui al presente articolo, partecipano, con voto deliberante, il Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente od un dipendente regionale dallo stesso designato. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.