<< Art. 25
Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini di cui all' articolo 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.
2. Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.
3. È consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere 'more uxorio'.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell' accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.
5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare. >>