LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 
1.
L' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini di cui all' articolo 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.
2. Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.
3. È consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere 'more uxorio'.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell' accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.
5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare. >>

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.