LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 41
 
Dopo l' articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 97 bis
 Buoni casa
1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l' edilizia agevolata, già utilizzati per la concessione di anticipazioni ai sensi dell' articolo 94 e seguenti, possono essere destinate per la residua durata dei limiti stessi, alla concessione di contributi 'una tantum' secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell' articolo 2 del decreto - legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1, le annualità dei limiti d' impegno possono essere impegnate di volta in volta fino ad esaurimento dei limiti stessi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.