LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36

Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/1988
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO II
 Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del
commercio e dei servizi su operazioni di locazione finanziaria
di macchinari ed attrezzature. Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
Art. 10
 
1. I contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature previsti dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, e dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, sono concessi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi di cui all' articolo 2 della presente legge, secondo le modalità del presente Capo.
2. Fra le attrezzature da ammettere al contributo di cui al comma 1, sono compresi anche gli arredi destinati all' attività dell' impresa beneficiaria.
Art. 11
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
2. Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988
Art. 12
 
1. Alle domande presentate dal 1 gennaio 1987 dalle imprese di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dello stesso Capo II, fatti salvi i pareri espressi prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all' ammissione a contributo delle domande presentate ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni.