LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36

Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/1988
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 11
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
2. Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988