LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36

Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/1988
Materia:
220.02 - Commercio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Partizione di cui fa parte l'art. 17, abrogata da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
3Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera h), L. R. 24/2009
4Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera c ter), L. R. 17/2008
CAPO I
 Interventi a favore delle imprese
operanti nel settore del commercio e dei servizi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 61, comma 9, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al secondo comma da art. 61, comma 9, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 9 bis, L. R. 1/1993 nel testo modificato da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 9 bis, L. R. 1/1993 nel testo modificato da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993
5Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 37/1988
2Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 38/1988
3Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 42/1990
2Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 224, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole sostituite al comma 2 da art. 224, comma 1, L. R. 5/1994
3Comma 3 abrogato da art. 224, comma 1, L. R. 5/1994
4Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 36/1996
CAPO II
 Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del
commercio e dei servizi su operazioni di locazione finanziaria
di macchinari ed attrezzature. Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
Art. 10
 
1. I contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature previsti dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, e dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, sono concessi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi di cui all' articolo 2 della presente legge, secondo le modalità del presente Capo.
2. Fra le attrezzature da ammettere al contributo di cui al comma 1, sono compresi anche gli arredi destinati all' attività dell' impresa beneficiaria.
Art. 11
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documentati indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.
2. Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61.
3. Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988
Art. 12
 
1. Alle domande presentate dal 1 gennaio 1987 dalle imprese di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dello stesso Capo II, fatti salvi i pareri espressi prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all' ammissione a contributo delle domande presentate ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni.
CAPO III
 Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 15
 
1. Per la concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle domande presentate entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le modificazioni apportate con i precedenti articoli 13 e 14.
2. I benefici concessi sulla base delle domande di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
CAPO IV
 Norme in materia di disciplina del commercio
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 66/1988
2Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 66/1988
2Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
CAPO V
 Integrazione dei << fondi rischi >>
dei Consorzi garanzia fidi
Art. 22
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, come successivamente modificate ed integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni, che devono iniziare i lavori di ricostruzione o di riparazione conseguenti ai danni prodotti dai citati eventi sismici del 1976 ovvero completare i lavori medesimi.
CAPO VI
 Norme finanziarie e finali
Art. 23
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8799 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo dei settori medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 8799 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 24
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 fanno carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del capitolo 8798 la locuzione << delle piccole e medie imprese commerciali >> è sostituita dalla locuzione << delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi >>.
Art. 25
 
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1988;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
c) lire 500 milioni per l' anno 1998.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni.
4. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione precitato.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 26
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8800 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che devono iniziare ovvero completare i lavori di ricostruzione o di riparazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, da capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 8800 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 27
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.