LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1988
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 3 bis
 (Aggiornamento delle classi di pericolosità delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione)
1. Le classi di pericolosità delle aree valanghive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:
a) realizzazione di nuove opera di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;
b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere già realizzate.
2. L'aggiornamento è eseguito con la procedura prevista all'articolo 6, comma 3, delle Norme di Attuazione.
3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, L. R. 13/2023