LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
1. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle graduatorie di merito di cui all' articolo 2, comma 1, e di quelle predisposte dalla Commissione giudicatrice a seguito delle prove concorsuali di cui all' articolo 2, comma 2.
2. Il contratto ha durata non superiore a tre anni.
3. Il personale assunto ai sensi della presente legge deve svolgere un periodo di prova della durata di sei mesi; qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio sia sfavorevole ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il contratto s' intende risolto.
4. Al personale assunto ai sensi della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di appartenenza.