LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 Redazione dei progetti esecutivi
1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell' edificio, anche per quanto concerne le parte comuni di edifici condominiali;
b) delle opere di completamento e degli impianti nonché di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.

2. Il progetto è compilato con i prezzi unitari dei preziario regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stima del costo delle opere si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell' indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel preziario suddetto e alla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono state accertate in attuazione dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
3. Il progetto è altresì redatto nel rispetto dei parametri di convenienza tecnica ed economica e delle altre indicazioni stabilite in attuazione dell' articolo 4, terzo comma, lettera d), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 50/1990
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001
3Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 63, L. R. 4/2001