LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 Priorità
1. Gli interventi di cui all' articolo 3 sono disposti secondo due ordini di priorità, dei quali il primo comprende gli interventi sugli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ed il secondo quelli di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c) e d).
2. Il primo ordine di priorità è riferito all' intero ambito territoriale di cui all' articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.
3. Gli interventi del primo ordine di priorità sono graduati come segue:
a) edifici appartenenti ad enti pubblici, anche non territoriali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche o adibiti a pubblici servizi ovvero a sede di uffici pubblici;
b) edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici che vi hanno sede o che vi svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio;
c) edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:
a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell' impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;
d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. ;
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. All' interno delle categorie di intervento rientranti nel secondo ordine di priorità è data precedenza:
a) agli interventi che si riferiscono ad edifici esclusivamente destinati ad uso di abitazione;
b) agli interventi che si riferiscono ad edifici ad uso misto, qualora la porzione abitativa sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uso diverso, in percentuale non inferiore al 60 per cento del volume totale dell' edificio;
c) agli interventi che riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all' articolo 4, comma 3;
d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d).

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.
8. Gli interventi di cui al precedente comma 4, che si riferiscono ad uno stesso edificio od isolato o cortina edilizia o nucleo edilizio compatto o, infine, ad uno stesso ambito edilizio con caratteristiche di unitarietà o di autosufficienza abitativa possono essere raggruppati ed inseriti nell' ordine delle priorità in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi e, in caso di parità, nella posizione attribuita all' intervento meglio graduato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
2Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
3Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
5Parole aggiunte al comma 8 da art. 91, comma 1, L. R. 50/1990
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 28, comma 2, L. R. 48/1991
7Comma 3 interpretato da art. 62, comma 1, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 2, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 3, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 37/1993
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 34, L. R. 13/1998
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 21, L. R. 13/2002