LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 Spesa ammissibile
1. Sono ammissibili a contributo le spese per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all' articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:
a) nel limite del dieci per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3;
b) nel limite del sei per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 4.

3. Sono ammesse a contributo anche le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici intraprese o terminate prima dell' entrata in vigore della presente legge, purché non in difformità dalle vigenti disposizioni urbanistiche e a condizione che sia conseguito il grado di sicurezza degli edifici, rispetto alle azioni sismiche, previsto dalle vigenti norme.
4. Nell' ipotesi di cui al comma 3 il contributo è concesso nei limiti di cui all' articolo 7, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatta secondo criteri di stima ancorati ai valori di costo correnti al tempo di esecuzione delle opere.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 50/1990
2Comma 4 interpretato da art. 61, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 3 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 4 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
5Comma 3 interpretato da art. 41, comma 1, L. R. 40/1996