Art. 4
Spesa ammissibile
1. Sono ammissibili a contributo le spese per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all' articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:
a) nel limite del dieci per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3;
b) nel limite del sei per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 4.
3. Sono ammesse a contributo anche le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici intraprese o terminate prima dell' entrata in vigore della presente legge, purché non in difformità dalle vigenti disposizioni urbanistiche e a condizione che sia conseguito il grado di sicurezza degli edifici, rispetto alle azioni sismiche, previsto dalle vigenti norme.
4. Nell' ipotesi di cui al comma 3 il contributo è concesso nei limiti di cui all' articolo 7, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatta secondo criteri di stima ancorati ai valori di costo correnti al tempo di esecuzione delle opere.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 50/1990
2Comma 4 interpretato da art. 61, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 3 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 4 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
5Comma 3 interpretato da art. 41, comma 1, L. R. 40/1996