LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 Articolazione degli interventi
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico delle seguenti categorie di edifici danneggiati dagli eventi sismici:
a) edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietà di enti pubblici o di privati effettivamente utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari;
c) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto;
d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia .

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 50/1990
2Comma 1 interpretato da art. 60, comma 1, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 91, L. R. 1/2004
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008
5Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008