Art. 22
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9310 (2.1.238.3.08.15) con la denominazione << Contributi in conto capitale per la ripazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico, di edilizia residenziale pubblica e destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 20.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9310 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.