Art. 12
Programma degli interventi
sugli edifici privati
1. Il Sindaco espleta l' istruttoria delle domande pervenute a norma dell' articolo 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare prevista dall'
articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l' ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all' articolo 6.
2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Comune approva ai sensi del successivo comma 5.
3. Il Comune adotta il programma degli interventi, che contiene:
a) l' elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) l' ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all' articolo 6, comma 4;
c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b).
4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del Comune e dell' avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all' albo del Comune.
5. Decorso il termine di dieci giorni dalla data di affissione dell' avviso, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria comunale, il Comune, sentita la Commissione consiliare, di cui all'
articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si pronuncia, entro i successivi venti giorni, sulle osservazioni degli interessati ed approva il programma apportandovi le eventuali variazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 3, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 37/1993