LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 RIAUTORIZZAZIONE DI SPESE GIÀ FINANZIATE
CON CONTRAZIONE DI MUTUO
Art. 49
 Riautorizzazioni di spese già finanziate
con contrazione di mutuo
1. A parziale modifica di quanto previsto dall' articolo 23 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per le finalità previste dall' articolo 10 della medesima legge regionale, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3417 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione: << Spese per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
9. Per le finalità previste dal secondo comma, numeri 1) e 2) - così come modificati ed integrati dal precedente articolo 13 - e quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
10. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
11. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.
12. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.
13. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti all' Ente autonomo del Porto di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1988.
14. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per l' anno 1988.