Art. 35
Zone industriali e servizi alle imprese
(programmi 3.2.3. e 3.2.4.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1988;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;
c) lire 500 milioni per l' anno 2008.
3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
10. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.