LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VII
 Particolari interventi a favore di enti locali
Art. 44
 Progetti Amministrazioni Provinciali
(programma 0.6.3.)
1. Per gli interventi di cui al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Art. 45
 Finanziamenti straordinari a Comuni
(programma 0.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di S. Giorgio di Nogaro, in relazione a servitù ed impianti di carattere comprensoriale che interessano il territorio del Comune medesimo, un finanziamento straordinario di lire 1.350 milioni per l' anno 1988, da utilizzarsi per interventi volti alla acquisizione, conservazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio nell' ambito del relativo territorio comunale, nonché per l' acquisizione di aree da destinare alla costruzione di impianti di pubblica utilità e per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
2. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento suddetto si applicano le disposizioni della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1932 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di S. Giorgio di Nogaro per l' acquisizione, conservazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.350 milioni per l' anno 1988.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1988 al Comune di Palazzolo della Stella per il completamento delle opere di ristrutturazione, comprese le attrezzature e gli arredi fissi e mobili, del complesso denominato << Casa del Marinaretto >>, da adibire a fini di utilità sociale.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1933 (1.1.232.3.08.07.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella per il completamento delle opere di ristrutturazione, compresi le attrezzature e gli arredi fissi e mobili, della " Casa del Marinaretto" >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 25/1989
2Comma 2 sostituito da art. 95, comma 2, L. R. 25/1989
Art. 46
 Finanziamento straordinario
allo IACP di Tolmezzo
(programma 1.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2635 (2.1.238.3.07.26.) con la denominazione: << Contributo straordinario all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul precitato capitolo 2635 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con le procedure previste dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988
2Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 117, L. R. 50/1990
Art. 47
 Consorzi di bonifica
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1987, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2132 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Art. 48
 Finanziamento straordinario
alla Comunità montana Valli del Natisone
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1989, alla Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione del << Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali >>.
2. Il finanziamento cui al comma 1 verrà erogato nella misura dell' 80%% contestualmente all' atto di concessione, e, per la quota rimanente, al momento della presentazione di una dettagliata relazione sull' utilizzo del finanziamento stesso.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - a decorrere dall' anno 1989 - è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 0.7.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2137 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per la realizzazione del " Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali" >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.