LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programmi 1.2.4. e 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 2, dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
13. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
14. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.
15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> fino al 100%% della spesa ritenuta ammissibile per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi gli eventuali collegamenti alla rete viaria pubblica.
16. I benefici di cui al comma 15 possono venir concessi anche per opere già iniziate, purché non ancora ultimate alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione al finanziamento.
17. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, per l' anno 1988.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2994 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione: << Contributi 'una tantum' ai Comuni per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi i collegamenti alla rete viaria pubblica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni, per l' anno 1988.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.