LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 72
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all' iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.
2. Alla concessione dell' anticipazione di provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.
3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari aggli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.