LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 35
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.