Art. 109
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9313 (2.1.233.3.06.04.) con la denominazione: << Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.