Art. 99
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9301 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici riparati o ricostruiti per eliminarne le infiltrazioni d' acqua dal terreno >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9301 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.