LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 90
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.