LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 89
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.