LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 87
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.