LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 68
 
1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista dall' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, superfici minime inferiori a quelle previste dall' articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel limite massimo del venti per cento limitatamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.