LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 58
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi effettuato prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 8 del 1986 con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.
2. Entro i medesimi limiti, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell' articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della presente legge.