LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
 
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d' appalto comprendente l' intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l' appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all' esecuzione dell' intervento medesimo.
3. Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della legge regionale n. 53 del 1984.