LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell' emanazione del decreto anzidetto.